Agenzia S. Giacomo Via Padana Superiore 70/C Mazzano (BS)
Telefono: 030.0973691 – 393.9033867   Email: agenziasangiacomo@gmail.com
Cerca
Close this search box.

Limiti temporali per
la conversione delle
patenti Extra-UE

cellulare che informa della variazione della normativa in merito alla conversione delle patenti extraeuropee

Con la circolare n. 31762 del 24/10/2023 vengono modificati i limiti temporali entro i quali richiedere la conversione della patente extraeuropea dal momento dell’acquisizione della residenza in Italia.

 

Con la modifica dell’Art. 126, comma 8-ter CDS che impone l’esperimento di guida per i rinnovi patente oltre i 5 anni dalla scadenza viene idenficato esattamente in “cinque anni” il periodo di mancato esercizio alla guida oltre il quale è necessario verificare che il titolare di una patente abbia conservato l’idoneità tecnica alla guida. 


Conseguentemente, il fatto che il titolare di una patente di guida extracomunitaria sia residente in Italia da un periodo superiore a quattro anni, non può più essere considerato un motivo ostativo per la conversione della patente stessa, salvo nei casi in cui sia espressamente previsto nel testo dello specifico Accordo, tra l’Italia e il Paese che ha emesso la patente da convertire.

Quali Stati prevedono nell’accordo il limite dei 4 anni?

 
  • Albania
  • Argentina
  • Svizzera
  • Ucraina
 
Le patenti di guida rilasciate sai sopra citati Stati potranno essere ritenute valide ai fini della conversione solo se i titolari sono residenti in Italia da meno di quattro anni all’atto della richiesta di conversione; in caso contrario la domanda verrà respinta senza porre in essere nessun’altra procedura (non è prevista né la revisione patente, né l’esperimento pratico di guida).

Tutte le altre patenti di guida extracomunitarie convertibili in Italia potranno essere ritenute valide ai fini della conversione se i titolari sono residenti in Italia da meno di sei anni con questa distinzione:

per: 
  • Israele
  • Regno unito ed Irlanda del Nord
  • Turchia

la richiesta di conversione non verrà evasa se i titolari sono residenti in Italia da più di 6 anni.
Per tutti gli atri Stati (Algeria, Filippine, Giappone, Libano, Macedonia, Marocco, Moldova, Principato di Monaco, Repubblica di Corea, Repubblica di San Marino, Taiwan e Tunisia) la conversione della patente potrà essere richiesta anche dai residenti in Italia da più di 6 anni ma verrà emesso in contemporanea alla patente italiana un provvedimento di revisione dell’idoneità tecnica alla guida ai sensi dell’Art. 128 CdS.
Quali sono gli altri criteri per la conversione delle patenti extraeuropee?
  • La patente deve essere stata conseguita per esami o per conversione da un paese con il quale l’Italia ha accordi in essere
  • La patente deve essere stata emessa dallo Stato extraeuropeo prima dell’ottenimento della residenza in Italia
 
Per leggere la circolare
Se ti è piaciuto l’articolo, condividilo.
Subscribe to get 15% discount