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Monopattini Elettrici:
vediamo insieme la nuova normativa

Con il Decreto 18 Agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 Agosto 2022, vengono indicate le caratteristiche tecniche che devono necessariamente avere i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (di seguito monopattini elettrici).

Vediamo insieme quali sono le caratteristiche tecniche richieste:

  • La potenza nominale continua del motore elettrico non deve essere superiore a 0,50 Kw.

 

  • I monopattini elettrici devono essere muniti di pneumatici; il diametro minimo delle ruote e’ di 203,2 mm (8″) e gli pneumatici devono essere dotati di battistrada. Lo spessore del battistrada deve essere tale da garantire una sufficiente tenuta in tutte le condizioni di uso.

 

  • I monopattini elettrici devono essere dotati di un regolatore di velocita’ configurabile in funzione del limite di velocita’ – 6 km/h previsto per le aree pedonali e di 20 km/h previsto negli altri casi – come definito dall’art. 1 comma 75-quaterdecies della citata legge n. 160.

  • Le dimensioni massime dei monopattini elettrici sono:

    • 2.000 mm di lunghezza;

    • 750 mm di larghezza nel suo punto piu’ largo, compreso il manubrio ed esclusi gli eventuali indicatori di svolta;

    • 1.500 mm di altezza.

  • La massa in ordine di marcia non deve essere superiore a 40 kg.

  • Ai monopattini elettrici si applica la marcatura «CE» prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni monopattino elettrico deve riportare, in apposita etichetta, l’indicazione del carico massimo che può sopportare in normali condizioni di uso.

Quali dotazioni deve necessariamente avere un monopattino elettrico?

I monopattini elettrici devono essere dotati di:

 

  • freno su entrambe le ruote. Il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote. I dispositivi indipendenti di frenatura, l’uno sulla ruota anteriore e l’altro su quella posteriore, possono agire sulla ruota (pneumatico o cerchione) ovvero sul mozzo, ovvero, in generale, sugli organi di trasmissione.

 

  • un segnalatore acustico; Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.

 

  • indicatori luminosi di svolta; regolamentati dal decreto stesso.

 

  • anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una luce rossa, entrambe a luce fissa; posteriormente di catadiottri rossi e di catadiottri gialli applicati sui lati che devono soddisfare i requisiti previsti dall’art. 224 del regolamento di attuazione al nuovo Codice Della Strada.

 

  • Sono ammesse anche luci di arresto.

 

Da quando è entrato in vigore il decreto?

 

Il decreto è entrato in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pertanto, il 14 Settembre 2022.

Esso si applica, però, obbligatoriamente a tutti i monopattini elettrici nuovi commercializzati in Italia dal 30 Settembre 2022. Tuttavia, dalla data di entrata in vigore del decreto, e’ possibile la sua applicazione facoltativa.

 

I monopattini elettrici già in circolazione in Italia prima del 30 Settembre 2022 dovranno essere adeguati, per quanto riguarda la presenza degli indicatori di svolta e dell’impianto frenante su entrambe le ruote, entro il 1° gennaio 2024, ai sensi dell’art. 1 comma 75-bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019. In tal caso e’ fatto obbligo agli utilizzatori di conformarsi alle suddette prescrizioni, utilizzando kit appositamente previsti per il proprio monopattino. I suddetti kit dovranno garantire il mantenimento della conformità alla direttiva n. 2006/42/CE a cui i monopattini elettrici devono essere rispondenti.

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