Con le circolari n. 24645 del 29 luglio 2021 e n. 25660 del 09 agosto 2021 sono state disciplinate le modalità per la conferma di validità delle patenti di guida scadute da oltre cinque anni. Il MIMS ha introdotto a partire dal 1° settembre 2021 la procedura dell’esperimento di guida per il rinnovo delle patenti scadute da oltre cinque anni. In pratica si dispone che i titolari di patente scaduta da più di cinque anni e che presentino la richiesta di rinnovo del documento, per ottenere la conferma debbano obbligatoriamente sostenere una prova pratica di guida, chiamata ‘esperimento di guida’, per accertare che abbiano conservato sufficienti capacità di effettuare manovre e abilità di comportamento nel traffico.
E’ stato quindi disposto che, in tali casi, per poter procedere alla conferma di validità, dopo aver acquisito la documentazione di rito, gli UMC debbano altresì preventivamente verificare la permanenza dell’idoneità tecnica alla guida mediante apposito “esperimento di guida”.
Detto esperimento di guida si configura pertanto come fase endo-procedimentale della conferma di
validità delle patenti di che trattasi.
Se è vero, infatti, che – ai sensi dell’art. 126 del CdS – “la conferma di validità delle patenti di guida è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida”, è altrettanto vero che (cfr.art. 128 del CdS) gli UMC “possono disporre che siano sottoposti ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dell’idoneità tecnica”: dubbi non del tutto irragionevoli in una condizione nella quale si dovrebbe presumere che il conducente non abbia guidato alcun veicolo per almeno 5 anni.
Ne discende quindi che se condizione preliminare necessaria per la conferma di validità della patente è la permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida, nel caso delle patenti scadute da oltre 5 anni detto requisito non è da solo sufficiente occorrendo verificare – in un’ottica di tutela della sicurezza della circolazione stradale –, se i predetti dubbi siano fondati e possano legittimamente motivare un provvedimento di revisione; proprio a tal fine è disposto l’esperimento di guida.
Nel caso in cui l’esperimento di guida ha esito negativo o il titolare della patente non si presenta alla prova: ne consegue che è legittimamente comprovato il dubbio sul permanere dell’idoneità tecnica alla guida e pertanto è disposto provvedimento di revisione ex art. 128 CdS sulla patente della quale è richiesto il rinnovo di validità, ovvero bisognerà presentarsi agli esami di teoria e guida. Si consiglia di farsi notificare il giorno stesso la revisione della patente in modo da non aspettare tempi lunghi per poter effettuare tale pratica.