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PNEUMATICI INVERNALI: Tutto ciò che c’è da sapere

Come tutti gli anni, con la stagione fredda, arriva il momento di montare i pneumatici invernali. Ma siamo sicuri di sapere tutto al riguardo?

Quando montarli:

Come stabilito dalla Direttiva Ministeriale del 2013, in generale, vige l’obbligo del montaggio degli pneumatici invernali (con marchiatura M+S) dal 15 Novembre al 15 Aprile, salvo particolari indicazioni previste dalle ordinanze locali (come previsto ad esempio per la Provincia di Brescia, lungo la statale 42 “del Tonale e della Mendola”, dove gli obblighi sono già in vigore dal 1° ottobre (fino al 30 aprile) fra Edolo, al km 118,700 e il Passo del Tonale, al km 147,850).

L’uso di pneumatici invernali è ammesso, inoltre:

  • durante tutti i mesi dell’anno,se aventi le caratteristiche indicate sulla carta di circolazione (in particolare il codice di velocità);
  • limitatamenteal periodo tra il 15 ottobre e il 15 maggio, se con codice di velocità inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione, e comunque, non inferiore a “Q” (160 km/h) nel caso di autovetture.

Nel periodo di vigenza dellobbligo (15 novembre – 15 aprile) i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Quali sono le principali caratteristiche del pneumatico invernale?

Lo pneumatico invernale permette generalmente di ottenere livelli di grip maggiore rispetto ad un pneumatico estivo in condizioni di bassa aderenza (pioggia, neve, ghiaccio) e ridotte temperature atmosferiche. Tutto ciò grazie all’utilizzo di carcasse e disegni del battistrada specifici (importante la presenza delle scanalature chiamate lamelle che permettono un più veloce drenaggio dell’acqua e una maggior presa sui fondi innevati) e l’applicazione di mescole che consentono un più veloce raggiungimento delle ottimali temperature di esercizio.

Quali sono le sanzioni per il mancato utilizzo degli pneumatici invernali?

A tal riguardo il codice della strada prevede le seguenti sanzioni amministrative:

  • Sanzione minima pari a 41,00 euro, in caso di circolazione in centro urbano (come previsto dall’art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del Codice della strada);

  • Sanzione minima pari a 84,00 euro, in caso di circolazione su percorso extra urbano (come previsto dall’art. 6 commi 4 lett. e) e 14 del Codice della strada).

  • In caso di accertamento delle suddette violazioni,viene intimato al conducente,ai sensi dell’articolo 192 commi 3 e 6, di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli. Quando non viene rispettato l’ordine è prevista una sanzione pecuniaria d 85,00 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.

Si rammenta che il codice della strada permette l’utilizzo alternativo dei pneumatici invernali, delle catene da neve o di altri dispositivi antisdrucciolevoli. Nel caso specifico degli pneumatici invernali con marchiatura M+S il Ministero dei Trasporti, in deroga a quanto previsto dal Codice della Strada, permette il montaggio di tali pneumatici con codice di velocità inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione (comunque non inferiore a Q – 160Km/h).

Chi utilizza pneumatici invernali non di serie, con codice di velocità inferiore, gode di un periodo aggiuntivo di un mese prima ed un mese dopo la vigenza delle Ordinanze per le operazioni di montaggio/smontaggio. La deroga si applica soltanto ai pneumatici invernali, impiegati per veicoli di categoria M1 (autovetture), N1 (furgoni fino a 3,5 ton) e 01 (rimorchi fino a 0,75 ton) nel periodo compreso tra il 15/10 ed il 15/5 (vedi circ. 104/95).

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